Servizi


Cosa cambia con il novo decreto:

Dal 6 giugno sono cambiate le regole sullacertificazione energetica degli edifici. Ecco le novità, dettaglio per dettaglio, previste dal decreto n. 63 del 4 giugno 2013.

ARRIVA L’APE – La sigla sta per “Attestato di Prestazione Energetica” e si tratta del documento che va a sostituire l’ACE, ossia l’Attestato di Certificazione Energetica degli edifici. Devono ora possederlo tutti gli immobili e deve essere messo a punto da un professionista qualificato. E’ un obbligo, dunque, per tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli altri viene richiesto al momento di stipulare contratti di vendita o locazione. La sua durata è di 10 anni, ma va aggiornato in caso di ristrutturazioni che vanno ad incidere sulla classe energetica dell’edificio. Non solo. Il nuovo decreto – che contiene anche indicazioni su detrazioni per riqualificazione energetica ed edifici a energia quasi zero – sottolinea che l’attestato dovrà fornire consigli volti a migliorare la situazione energetica dell’edificio in oggetto, un’idea che ben si sposa con i contenuti dello stesso decreto relativi alla detrazioni al 50 e 65%.

La certificazione energetica di un abitazione è sostanzialmente una dichiarazione, rilasciata da personale qualificato (certificatori energetici), in grado di attestare il consumo degli edifici esistenti.

Tale consumo energetico è espresso in quantità di energia consumata per metro quadrato di superficie, all’anno (kWh/m² a).

La certificazione energetica è stata introdotta da una direttiva Comunitaria, recepita dal nostro paese dal d.lgs n. 192/2005 e successive modifiche previste dal d.lgs n. 311/2006.

Gli obbiettivi dell’introduzione dell’attestato di certificazione energetica in Italia sono:

  1. Permettere ai consumatori di scegliere la casa in base ai consumi energetici e non solo in base alla finiture estetiche, e generare una domanda importante di case a basso consumo energetico;
  2. Informare i conduttori/proprietari degli immobili del consumo energetico degli edifici in cui vivono rendendo apprezzabile il costo economico della conduzione dell’immobile;
  3. Sviluppare e rilanciare il settore edilizio, generando economie di scala sulle nuove tecnologie di risparmio energetico;
  4. Sviluppare un sistema di tecnici e professionisti con know out in campo energetico;
  5. Riqualificare energeticamente gli edifici esistenti, anche attraverso le detrazioni 55%   sull’irpef, migliorando così la spesa energetica dell’intero Paese, liberando risorse da impiegare in altri campi;
  6. Ridurre la dipendenza dell’Italia dal petrolio e altri idrocarburi;
  7. Migliorare l’ambiente del pianeta.

          La certificazione energetica al momento ha due scopi di utilizzo principali:

  1. per il rogito: L’Attestato di Certificazione energetica è indispensabile per tutti gli atti  notarili di compravendita di ogni singolo immobile dal 1° luglio 2009 e dal 1° luglio 2010 anche per gli atti di locazione.
  2. per l’accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF: l’attestato energetico fa parte della documentazione necessaria all’ottenimento degli sgravi fiscali.

ECCEZIONI – Se è vero che l’attestato va mostrato ogni volta che un proprietario decide di vendere o affittare l’immobile, esistono però alcune eccezioni. Non sempre infatti è necessaria una nuova analisi delle prestazioni energetiche: l’APE non è obbligatorio se è in vigore un ACE conforme alla direttiva 2002/91/CE. Inoltre, non sussiste l’obbligo per edifici o monumenti protetti; luoghi di culto e attività religiose; “edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati”.

NUOVE LINEE GUIDA – Il decreto contiene un annuncio: verranno riviste le linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici introdotte dal DM 26 giugno 2009 e utilizzate come strumento attuativo per i tecnici certificatori. Oltre ad indicare nel dettaglio i contenuti dell’APE, specificheranno metodologie di calcolo semplificate volte a ridurre i costi dell’attestato per tutti coloro che possiedono piccoli edifici con prestazioni energetiche non elevate.

SANZIONI – Le sanzioni previste sono molto rigide e chiamano in causa parecchi soggetti. Il professionista che rilascia la relazione tecnica o un attestato di prestazione energetica non conforme rischia una sanzione amministrativa da 700 a 4200 euro; il direttore dei lavori che non presenta al comune l’asseverazione di conformità e l’attestato rischia da 1000 a 6000 euro; il proprietario o il conduttore dell’immobile, l’amministratore del condominio o un terzo responsabile, se non provvede alla manutenzione degli impianti di climatizzazione rischia da 500 a 3000 euro di multa; la cifra sale da 1000 a 6000 euro nel caso dell’operatore incaricato del controllo e della manutenzione che non redige e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico; il costruttore o il proprietario che non si dota di un attestato nel caso di edifici di nuova costruzione o ristrutturati rischia una multa salata da 3000 a 18000 euro; stessa somma se il proprietario non si dota dell’attestato; nel caso si tratti di una locazione rischia invece da 300 a 1800 euro; infine, nel caso di annunci immobiliari, il responsabile che non riporta informazioni in merito alle prestazioni energetiche rischia una sanzione da 500 a 3000 euro.

 Leggi il decreto

Calendario

« Dicembre 2024 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Partners