Decreto
Legislativo
26 maggio 1997,
n° 155
"Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il
seguente decreto legislativo:
ART.
1 (Campo di applicazione)
1.
Il presente decreto stabilisce, fatte salve le
disposizioni previste da norme specifiche, le norme generali di igiene dei
prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.
ART.
2 (Definizioni)
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a.
igiene dei
prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene": tutte le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.
Tali misure interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria, che
include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, e
precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la
manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al
consumatore;
b.
industria alimentare: ogni soggetto pubblico o
privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o piu' delle seguenti
attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la
manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di
prodotti alimentari;
c.
alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo
umano dal punto di vista igienico;
d.
autorità competente: il Ministero della sanità,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le unità
sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n.
833, e successive modificazioni;
e.
responsabile
dell'industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare ovvero il
responsabile specificatamente delegato.
1.
Il responsabile dell'industria deve garantire che
la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il
deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la
fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano
effettuati in modo igienico.
2.
Il responsabile della industria alimentare deve
individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica
per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate,
applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza
avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema di analisi dei
rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points):
a.
analisi dei
potenziali rischi per gli alimenti;
b.
individuazione dei punti in cui possono verificarsi
dei rischi per gli alimenti;
c.
decisioni da adottare riguardo ai punti critici
individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei
prodotti;
d.
individuazione ed applicazione di procedure di
controllo e di sorveglianza dei punti critici;
e.
riesame
periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia
d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di
controllo e di sorveglianza.
3.
Il responsabile dell'industria alimentare deve
tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo tutte le
informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati alla procedura
di cui al comma 2.
4.
Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al
comma 2, il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti
possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal
commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizione
tecnologiche simili informando le autorità competenti sulla natura del
rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il
prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la
responsabilità dell'autorità sanitaria locale fino al momento in cui, previa
autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi
dal consumo umano o tratto in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a
carico del titolare dell'industria alimentare.
5.
Le industrie alimentari devono attenersi alle
disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o
rigorose attualmente vigenti purchè non costituiscano restrizione o ostacolo
agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con
regolamento del Ministro della sanità previo espletamento delle procedure
comunitarie.
Art.
4 (Manuali di corretta prassi igienica)
1.
Al fine di facilitare l'applicazione delle misure
di cui all'articolo 3, possono essere predisposti manuali di corretta prassi
igienica tenendo conto, ove necessario, del Codice internazionale di prassi
raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex Alimentarius.
2.
L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 è
effettuata dai settori dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre
parti interessate quali le autorità competenti e le associazioni dei
consumatori, in consultazione con i soggetti sostanzialmente interessati
tenendo conto, se necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato
e dei principi generali di igiene del Codex Alimentarius.
3.
I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere
elaborati anche dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
4.
Il Ministero della sanità valuta la conformità
all'articolo 3 dei manuali di cui ai commi 1 e 2 secondo le modalità da esso
stabilite e, se li ritiene conformi, li trasmette alla Commissione europea.
5.
Ai fini dell'attuazione delle norme generali di
igiene e della predisposizione dei manuali di corretta prassi igienica, le
industrie alimentari possono tenere anche conto delle norme europee della
serie EN 29000 ovvero ISO 9000.
1.
Il controllo ufficiale per accertare che le
industrie alimentari osservino le prescrizioni previste dall'articolo 3, si
effettua conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993,
n. 123; per tale controllo si deve tener conto dei manuali di corretta prassi
igienica di cui all'articolo 4.
2.
Gli incaricati del controllo di cui al comma 1
effettuano una valutazione generale dei rischi potenziali concernenti la
sicurezza degli alimenti, in relazione alle attività svolte dall'industria
alimentare, prestando una particolare attenzione ai punti critici di controllo
dalla stessa evidenziati, al fine di accertare che le operazioni di
sorveglianza e di verifica siano state effettuate correttamente dal
responsabile.
3.
Al fine di determinare il rischio per la salubrità
e la sicurezza dei prodotti alimentari si tiene conto del tipo di prodotto,
del modo in cui è stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra
operazione cui esso è sottoposto prima della vendita o della fornitura,
compresa la somministrazione al consumatore, nonché delle condizioni in cui
è esposto o in cui è immagazzinato.
4.
I locali utilizzati per le attività di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), vengono ispezionati con la frequenza, ove
prevista, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del
7 novembre 1995; tale frequenza puo' tuttavia essere modificata in relazione
al rischio.
5.
Il controllo di prodotti alimentari in impostazione
si effettua in conformità al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
Art.
6 (Educazione sanitaria in materia alimentare)
1.
Il Ministero della sanità, d'intesa con le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le unità sanitarie
locali, promuove campagne informative dei cittadini sull'educazione sanitaria
in materia di corretta alimentazione, anche, d'intesa con il Ministero della
pubblica istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, con la
partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica,
nell'ambito delle attività didattiche previste dalla programmazione annuale.
Art.
7 (Modifiche di talune disposizioni preesistenti)
1.
All'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile
1962, n. 283, dopo la parola: "alimentazione" sono inserite le
seguenti: ", materiali e oggetti destinati a venire a contatto con
sostanze alimentari" e, dopo la parola: "campioni" le parole:
"delle sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "di
tali sostanze, materiali e oggetti".
2.
All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, introdotto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono
soppresse le parole: "di zinco".
1.
Salvo che il fatto costituisca reato il
responsabile dell'industria alimentare è punito con:
a.
la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per
l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3;
b.
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre
milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del
sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5;
c.
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal
commercio previsti dall'articolo 3, comma 4.
2.
L'Autorità incaricata del controllo procede
all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a) e
b), qualora il responsabile dell'industria alimentare non provveda ad
eliminare il mancato o non corretto adempimento delle norme di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato.
3.
Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 2, ovvero la violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto
dall'articolo 3, comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e
la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e
l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.
Art.
9 (Norme transitorie e finali)
1.
Le industrie alimentari devono adeguarsi alle
disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua
entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano
prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro
diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione.