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La normativa per la sicurezza sul lavoro

Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.Per Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (noto anche con l’acronimo TUSL, col quale per brevità viene spesso citata la normativa) si intende, nell’ambito del diritto italiano, l’insieme di norme contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che – in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 – ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell’arco di quasi sessant’anni, al fine di adeguare il corpus normativo all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

Il nuovo Testo unico ha previsto l’abrogazione (con differenti modalità temporali) delle seguenti normative:

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164; D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64; D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277; D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626; D.lgs. 14 agosto 1996, n. 493; D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494; D.lgs. 19 agosto 2005, n. 187;art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2006 n. 248; artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123. Il D.lgs 81/2008 è formato da 306 articoli, suddivisi nei seguenti titoli: Titolo I – (art. 1-61) Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali) Titolo II (art. 62-68) Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni) Titolo III (art. 69-87) Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche) Titolo IV (art. 88-160) Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni) Titolo V (art. 161-166) Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni) Titolo VI (art. 167-171) Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni) Titolo VII (art. 172-179) Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni) Titolo VIII (art. 180-220) Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni) Titolo IX (art. 221-265) Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni) Titolo X (art. 266-286) Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni) Titolo XI (art. 287-297) Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni) Titolo XII (art. 298 – 303) Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale Titolo XIII (art. 304 – 306) Disposizioni finaliLa struttura della legge è impostata prima con la individuazione dei soggetti responsabili e poi con la descrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.Al testo degli articoli del decreto sono stati aggiunti altri 51 allegati tecnici che riportano in modo sistematico e coordinato le prescrizioni tecniche di quasi tutte le norme più importanti emanate in Italia dal dopoguerra ad oggi.In ambito legislativo, la denominazione Testo Unico è tra l’altro erronea, in quanto la sicurezza è di competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell’Art.117 comma 3 della Costituzione Italiana; difatti all’art.1 comma 2 si sottolinea la clausola di cedevolezza di questo Decreto Legislativo, ovvero nel caso in cui un soggetto con competenza in materia di sicurezza (regioni) legiferi in opposizione al D.Lgs. 81/08, esso viene a decadere sul territorio di competenza dell’organo legiferante.

Consulente Sicurezza sul Lavoro

Cos’è la Sicurezza sul Lavoro ? La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti) e dai lavoratori stessi.A tua disposizione nn nostro consulente per la sicurezza sul lavoro esperto.

Le misure 

Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell’azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori esternisubcontraenti ed a quanto si trovano, anche occasionalmente, all’interno dell’Azienda. Misure di igiene e tutela della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore, da possibili danni alla salute malattie professionali, nonché la popolazione generale e l’ambiente,un nostro consulente esperto sicurezza sul lavoro sarà a vostra disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

La normativa in Italia

In Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal D. Lgs. 81/2008 (conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro), entrato in vigore il 15 maggio 2008. Questo decreto, che ha avuto molti precedenti normativi storici (risalenti al 1955 e 1956) ed altri più recenti (D.Lgs 626/1994), recepisce in Italia, le Direttive Europee in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti.

Consulente Rspp Esterno Sicurezza sul lavoro

Chi è l’ RSPP ?

RSPP è l’acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Si tratta del professionista esperto in Sicurezza  designato dai datori di lavoro per gestire e coordinare le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), ovvero l’ “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori” (art. 2 comma l lettera f) del D.Lgs.81/2008 . L’art. 2 comma 1 lett. f) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. definisce il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come«persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali …..designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi». La nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, prevista dall’art. 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione collabora con il Datore di Lavoro, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del documento di valutazione dei rischi. L’RSPP può essere interno oppure esterno all’azienda. Deve essere nominato un RSPP obbligatoriamente interno all’azienda nei casi previsti dall’art. 31 comma 6 del D.Lgs 81/2008. In alcune tipologie di aziende (art. 34 comma 1 ed allegato II del D.Lgs 81/2008) il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. In questi casi egli è comunque tenuto a frequentare corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti ed alle attività lavorative svolte. Nelle unità produttive ove sono presenti al massimo cinque lavoratori, il Datore di Lavoro può svolgere i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, previa frequenza di corsi di formazione di cui agli artt. 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione incendi) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nonché i rispettivi corsi di aggiornamento. Le capacità ed i requisiti professionali del RSPP sono individuati dall’art. 32 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., mentre i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono dettagliati all’art. 33.

Cosa fa l’RSPP ?

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure; ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica ; a fornire ai lavoratori le informazioni circa i rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività dell’impresa, le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate, i rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta, le relative normative e disposizioni aziendali in materia, i pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza, le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei lavoratori,in particolare. Attività di valutazione dei rischi,misure di prevenzione e protezione,sistemi di controllo delle misure preventive e protettive, informazione e formazione ,riunione periodica. Professionisti e consulenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro Assunzione incarico di consulente RSPP esterno qualificato

Questa figura di vitale importanza per la corretta gestione della sicurezza sul lavoro avviene  attraverso la nomina del datore di lavoro quale RSPP responsabile del servizio prevenzione e protezione in particolare provvede:prevenzione,protezione e sicurezza sul lavoro all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e alla definizione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; all’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguenti alla valutazione con relativi sistemi di controllo; alla proposta delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a partecipare alla gestione della sicurezza alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro

Consulenza sul decreto legislastivo 81/08 Uno dei principali adempimenti è la valutazione dei rischi obbligatoria per il datore di lavoro. Cosa fa?

Individua i rischi e valuta i pericoli che gravano sulla sicurezza dei lavoratori e adotta misure di prevenzione e protezione attraverso  procedure ben definite. Il testo unico per la sicurezza sul lavoro mette in risalto due articoli per la valutazione ed il metodo utilizzato di seguito riportati.

Gli articoli di legge del dlgs.vo 81/08 art. 28 e 29

Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attivita’ lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del  documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi  aziendali e di prevenzione;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al  comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Un nostro consulente per la sicurezza in Campania sarà lieto di farvi visita in azienda.

Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50  lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;

c) soppressa dall’art.29 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106. LDG effettua  l’analisi e la redazione del DVR Documento Valutazione dei Rischi per la sicurezza sul lavoro. Valutazione dei rischi per la sicurezza dispone quanto segue:

Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08 Obblighi del datore di lavoro non delegabili lett.a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e preparati chimici impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. All’esito della valutazione il Datore di Lavoro elabora un documento contenente: Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. L’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione Il programma della misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Nel documento di valutazione dei rischi saranno analizzate situazioni lavorative rilevate presso i luoghi di lavoro durante specifici sopralluoghi tecnici, atti al reperimento di tutte le informazioni di sicurezza ed igiene del lavoro utili alla stesura degli elaborati. Studi tecnici sicurezza sul lavoro In particolare: Valutazione del rischio rumore interno o esterno Valutazione del rischio chimico, valutazione del rischio incendio , piano di emergenza e relativi servizi antincendio. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP Il dlgs 81/08 richiede la valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro.

LDG effettua consulenza per la sicurezza sul lavoro anche attraverso rilievi strumentali di seguito riportati:

Determinazione di polveri, fumi, vapori e gas in ambiente di lavoro

Ricerca qualitativa e quantitativa delle sostanze presenti nell’aria al posto di lavoro, anche in posizione respiratoria, e controllo della funzionalità degli impianti di aspirazione esistenti; Analisi di laboratorio e confronto dei valori con i parametri usualmente convenuti e con la legislazione italiana. (Attrezzatura conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in ordine agli agenti inquinanti Piombo ed Amianto)

Rilievi Vibrazioni mano braccio Corpo Intero Vibrometrici

Rilievi vibrazioni secondo D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo III

Rilievi Microclima

Rilievi dei parametri di temperatura Microclimatici ai posti di lavoro e calcolo degli indici di riferimento con confronto con i valori limite comunemente accettati.

Rilievi Illuminamento Luxometrici

Misurazioni degli illuminamenti naturali e/o artificiali con confronto fra i minimi fissati dalla legge italiana in funzione della natura e posizione del lavoro. Rilievi di Emissioni in atmosfera(a seguito di impianti c/o cicli produttivi)

Determinazioni quali-quantitative degli inquinanti emessi con prelievi in camino;  (Indagini ed analisi come da norme UNICHIM e NIOSH) Valutazione delle risultanze analitiche rispetto alle normative nazionali e regionali. Valutazione aerodispersione fibre di amianto

misurazione della concentrazione di fibre aerodisperse mediante idonei strumenti quale lo spettro fotometro (Perkin Elmer Paragon 500 ), capace di rilevare l’indice di rilascio (I.R.), posizionandolo per diverse ore del giorno in diversi punti dell’ambiente – Rilievo fotografico a colori del materiali e dell’intera ubicazione – Prelievo di campioni con diverse caratteristiche di friabilità o compattezza – Riparazione del punto ove si è provveduto al prelievo dei campioni, con sigillanti o incapsulanti – Valutazione del rischio nei casi in cui sia stata preventivamente effettuata la valutazione dello stato della copertura da parte del soggetto interessato; – Indicazione degli interventi da intraprendere da parte dei proprietari degli edifici, diversificati a seconda dello stato del manufatto; – Attività di controllo dei lavori di bonifica rilasciando eventuali prescrizioni relative ai piani di lavoro (ex art. 34 D.Lgs. 277/91) ed effettuando sopralluoghi ispettivi; – Attività di informazione, comunicazione del rischio e formazione. Rumorosità ambientale nei luoghi di lavoro Rilievi strumentali della rumorosità sviluppata dai macchinari e calcolo della Dose Espositiva (D.Lgs. 81/08). Con utilizzo della strumentazione prevista dalla Legge (conforme IEC 651 e 804 gruppo 1), anche in configurazione portatile (dosimetri individuali). Rumorosit� verso l’esterno Fonometria

Rilievi strumentali della rumorosità sviluppata verso l’esterno, mediante strumentazione idonea (IEC 651 e 804 gruppo 1); Metodica di indagine e rapporto finale con controllo di corrispondenza con la vigente legislazione (D.P.C.M. 01/03/91). Rilievi strumentali fonometria interna Indagini specifiche e valutazioni dei rischi per la sicurezza particolari

Rilievi Strumentali

a) Consulenza in materia di Igiene e Sicurezza sul lavoro; b) Audit di conformità e stesura delle relazioni tecniche ai sensi del D.Lgs.81/08 c) Check-list aziendale per la valutazione dei rischi d) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi negli ambienti di lavoroattraverso l’elaborazione di un documento come previsto dall’art. 17 comma 1, e art. 28 del D.Lgs. 81/2008;e) Verifiche sullo stato di sicurezza di impianti, macchine, strutture tecnologiche (D.P.R.459/96, D.Lgs. 528/99, Titolo V D.Lgs. 81/2008) f) Assunzione diretta dell’incarico di RSPP (art. 31 D.Lgs 81/2008)g) Progettazione di sistemi di sicurezza sul lavoro; h) Valutazione dei rischi dovuti a Movimentazione dei Carichi, Movimenti Ripetitivi, ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 81/2008; i) Valutazione dei rischi per videoterminalisti ai sensi del Titolo VII del D.Lgs. 81/2008; j) Indagine fonometrica ai sensi del Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/2008; k) Indagine vibrodinamica ai sensi del Titolo VIII Capo III del D.Lgs.81/2008; l) Valutazione rischio da esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni ai sensi del Titolo     IX del D.Lgs. 81/2008; m)Valutazione rischio da esposizione ad agenti biologici ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 81/2008; n) Studi tecnici di progettazione e disegno

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