Servizi


progettazioni e consulenze elettricheAl fine di dare un servizio più efficiente alla clientela, la CEDIS consulenze offre un servizio di progettazione impianti elettrici e speciali, essendo sempre aggiornato sulle nuove tecnologie e, prima di impiegarle, ne valuta attentamente gli aspetti tecnico-funzionali, economici ed ambientali.
La progettazione domotica rientra sicuramente fra queste, come pure lo studio di impianti TV satellitare, sistemi di rilevamento incendi o impianti per videosorveglianza. La filosofia che ci guida nelle diverse forme di progettazione d’impiantistica elettrica tiene conto di molteplici elementi tra cui la sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente che sicuramente è uno dei punti più importanti.

L’obiettivo è fornire una soluzione il più possibile personalizzata ma allo stesso tempo flessibile, in modo da garantire le funzionalità richieste e possibili future integrazioni. Per questo la progettazione di impianti elettrici e speciali è subordinata ad un attento studio sul tipo di impiantistica elettrica richiesta e all’analisi di eventuali soluzioni alternative.

Inoltre la CEDIS consulenzeoffre i seguenti servizi:

  • Impianti elettrici per Enti Pubblici o Privati;
  • Impianti di Illuminazione Pubblica;
  • Progettazione Domotica;
  • Sistemi Antintrusione;
  • Impianti TV satellitare e digitale terrestre;
  • Progetti Adeguamento Cabine Elettriche,
  • Sistemi di Rivelamento Incendi;
  • Redazione Dichiarazioni Adeguatezza e Conformità;
  • Realizzazione Calcoli Illuminotecnici.

Il nostro team di lavoro offre, inoltre, servizi di consulenza per la realizzazione di offerte economiche per la presentazione di gare d’appalto occupandosi dello studio di fattibilità delle gare, della lettura dei capitolati con l’obiettivo di effettuare una corretta valutazione dei rischi/ricavi ed, infine, della redazione della documentazione necessaria alla partecipazione al bando.

Verifiche Impianti di Terra, Verifiche Gru e Mezzi di impianti a pressione Per Sollevamento

La CEDIS collabora con organismi abilitati ed opera su tutto il territorio nazionale con tecnici di provata esperienza e documentata capacità, si rende disponibile a colloqui e/o incontri di chiarimento sulle tematiche esposte.

SERVIZI OFFERTI

1) ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO, COGENTE:
La cedis collabora con ORGANISMO NOTIFICATO DI TERZA PARTE secondo EN 45011 per certificazioni cogenti per:

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE (D. Lgs. 17/2010) (Notifica GURI n. 53 del 05.03.2011 con Decreto del 08.02.2011)

Certificazioni CE di macchine incluse nell’ Allegato IV, secondo l’ Allegato IX (Certificazione di tipo)

1. Seghe circolari (monogama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi:
1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;
1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
1.3. seghe a lama(e)in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.
2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.
4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;
4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
7. Fresatrici ad asse verticale, “toupies” ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
8. Seghe a catena portatili da legno.
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
12.1. locomotive e benne di frenatura
12.2. armatura semovente idraulica
13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari
15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
16. Ponti elevatori per veicoli
17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 m.
18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad impatto.
19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.
20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.
21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.
22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS)
23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

Certificazioni CE di macchine incluse nell’ Allegato IV, secondo l’ Allegato X (Garanzia Qualità Totale)
Attività di valutazione, approvazione, sorveglianza di sistema di Garanzia Qualità Totale.

DIRETTIVA EMISSIONI ACUSTICHE 2000/14/CE (D. Lgs. 262/2002)
( Notifica GURI n. 53 del 05.03.2011 con Decreto del 08.02.2011)

Valutazione di conformità secondo le Procedure di cui all’ Allegato VI (Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici), all’ Allegato VII (Verifica di esemplare unico), all’ Allegato VIII (Valutazione, approvazione, sorveglianza di sistema di Garanzia di Qualità Totale) delle seguenti macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’ aperto, di cui all’ Art. 12 (soggette a limiti di emissione acustica), comprese nell’ Allegato I del D. Lgs. 262/2002:
1. Montacarichi per materiali da cantiere (azionati da motore a combustione interna)
2. Mezzi di compattazione (solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocostipatori)
3. Motocompressori (con potenza inferiore a di 350 kW)
4. Martelli demolitori tenuti a mano
5. Argani da cantiere (azionati da motore a combustione interna)
6. Apripista (con potenza inferiore a 500 kW)
7. Dumper (con potenza inferiore a 500 kW)
8. Escavatori idraulici o a funi (con potenza inferiore a 500 kW)
9. Terne (con potenza inferiore a 500 kW)
10. Motolivellatrici (con potenza inferiore a 500 kW)
11. Centraline idrauliche
12. Compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna (con potenza inferiore a 500 kW)
13. Tosaerba (escluse le macchine ad uso agricolo e forestale, e i dispositivi multifunzionali il cui principale elemento motorizzato ha una potenza installata di più di 20 kW)
14. Tagliaerba (trimmer) elettrici / tagliabordi elettrici
15. Carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo (sono esclusi “altri carrelli elevatori con carico a sbalzo” di cui al D. Lgs. n. 262/002, Allegato I n. 36, secondo trattino, con capacità nominale di non oltre 10 t)
16. Pale caricatrici (con potenza inferiore a 500 kW)
17. Gru mobili
18. Motozappe (con potenza inferiore a 3 kW)
19. Vibrofinitrici (escluse le vibrofinitrici munite di rasiera ad alta compattazione)
20. Gruppi elettrogeni (con potenza inferiore a 400 kW)
21. Gru a torre
22. Gruppi elettrogeni di saldatura.

DIRETTIVA PED 97/23/CE – IMPIANTI IN PRESSIONE (D. Lgs. 93/2000)
(Notifica GURI n. 265 del 12.11.08 con Decr. del 17.10.08 e GURI n. 282 del 02.12.10 con Decr. del 27.10.10)

Certificazione di conformità CE per attrezzature a pressione (progetto e costruzione), secondo il D. Lgs. 93/2000, con applicazione delle procedure di valutazione previste per le categorie II, III, IV, utilizzando tutti i moduli definiti:
– modulo A1: Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale
– modulo B: Esame CE del tipo
– modulo C1: Conformità al tipo
– modulo F: verifica su prodotto
– modulo G: verifica CE di un unico prodotto
– modulo B1: esame CE della progettazione
– modulo D: garanzia qualità produzione
– modulo D1: garanzia qualità produzione
– modulo E: garanzia qualità prodotti
– modulo E1: garanzia qualità prodotti
– modulo H: garanzia qualità totale
– modulo H1: garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

Approvazione delle procedure e del personale che realizza le giunzioni permanenti (saldature) dei materiali delle parti che contribuiscono alla resistenza delle attrezzature a pressione delle categorie II, III, IV, compiti di cui al punto 3.1.2 dell’ Allegato I del D. Lgs. 93/2000: ossia svolgimento di compiti di qualifica dei procedimenti di saldatura e qualifica dei saldatori per giunzioni permanenti, approvazioni rilasciate in base alle norme armonizzate (ad esempio UNI EN 287-1 – WPQ per saldatori, UNI EN ISO 15607- WPS per specifiche di saldatura, UNI EN ISO 15614 – WPQR- prove per WPS), per cui la valenza si estende oltre la Ped.

DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE (DPR 162/99 e DPR 214/10)
(Notifica GURI n. 209 del 07.09.2010 con Decreto direttoriale del 25.08.2010)

Certificazione CE di ascensori secondo il DPR 162/99 e il DPR 214/2010 (modifiche per la parziale attuazione della Dir. 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Dir. 95/16/CE relativa agli ascensori):
– Esame CE del tipo per ascensore – modulo B (Allegato V)
– Esame Finale dell’ascensore (Allegato VI)
– Verifica di Unico Prodotto – modulo G (Allegato X)

2) ATTIVITA’ DI VERIFICA ISPETTIVA, COGENTE:
Cedis collabora con Organismo di Terza Parte Abilitato dai Ministeri per verifiche secondo EN 17020 su:

• ASCENSORI E MONTACARICHI – Dir. 95/16/CE (DPR 162/99 e 214/10)
(Notifica GURI n. 209 del 07.09.2010 con Decreto direttoriale del 25.08.2010)

Verifiche periodiche biennali su ascensori e montacarichi (DPR 162/99 Art. 13).

Verifiche straordinarie su ascensori e montacarichi (DPR 162/99 Art. 14).

Verifiche periodiche e straordinarie biennali su piattaforme elevatrici (Dir. 2006/42/CE- Circ. 157296/97).

DIRETTIVA PED 97/23/CE – IMPIANTI IN PRESSIONE DM 329/04 (Notifica GURI n. 265 del 12.11.08 con Decr. del 17.10.08 e GURI n. 282 del 02.12.10 con Decr. del 27.10.10)

Messa in servizio secondo D.M. n. 329/04 e D.L. n. 106/09.

Verifiche periodiche e di integrità secondo D.M. n. 329/04 e D.L. n. 106/09.

Controlli non distruttivi con esami visivi, spessimetrici, magnetoscopici, ultrasonici, endoscopici.

Prove idrauliche.

Verifiche volontarie.

3) ATTIVITA’ DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ SU RICHIESTA VOLONTARIA, IN QUALITA’ DI ENTE ESPERTO
Nel caso di servizi volontari, richiesti al di fuori di ambiti cogenti definiti da Direttive,
Cedis coopera con società esperta

– Attestazioni di conformità CE, ossia attestazione di conformità a Direttive che implicano la marcatura CE, quali ad esempio:

Direttiva macchine 2006/42/CE, per macchine non in Allegato IV

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

Direttiva bassa Tensione 2006/95/CE

– Attestazioni di conformità a norme tecniche, ad esempio:

attestazione di conformità di dispositivi e parti di sistemi di comando legate alla sicurezza secondo le norme EN ISO 13849-1: 2008+AC: 2009, EN ISO 13849-2: 2008, EN 954-1: 1996 (fino 31.12.2011) con definizione del PL…

attestazione di conformità in base alla norma EN 62061: 2005, relativa alla sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza, con definizione del SIL…

– Attestazioni di conformità a Decreti, in particolare al Testo Unico per la sicurezza

ad esempio per macchine a normativa previgente la Direttiva Macchine, attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’ Allegato V del D. Lgs. 81/2008, modificato dal D. Lgs. 106/2009, come richiesto dall’ Art. 71 comma 4 (aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza), e dagli Art. 70 comma 2 e Art. 72 comma 1 (attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’ allegato V), del citato decreto

ad esempio per macchine a normativa previgente, attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’ Allegato VI del D. Lgs. 81/2008 modificato (Istruzioni per l’ uso), come richiesto dall’ Art. 71, comma 3, del citato decreto.

4) ATTIVITA’ DI VERIFICA ISPETTIVA, PROVA E MISURA SU RICHIESTA VOLONTARIA, IN QUALITA’ DI ENTE ESPERTO

– Verifica di efficienza e conservazione di attrezzature di lavoro, a supporto del Datore di lavoro, per il rispetto dell’ Art. 71, comma 8, del D. Lgs. 81/2008 modificato, ad esempio

controllo di apparecchi di sollevamento, secondo le modalità della norma tecnica ISO 12482-1 – Monitoraggio condizioni gru

controllo straordinario decennale o ventennale di apparecchi di sollevamento, da parte di ingegnere esperto, come definito dalla norma UNI ISO 9927-1, con definizione cicli residui

– Verifica di efficienza strutturale, anche a seguito di prove magnetoscopiche non distruttive, realizzate secondo le norme UNI EN 1290 e UNI EN 1291, da parte di tecnico qualificato (addetto alle prove non distruttive di Livello 2 conformemente alle norme UNI EN 473 e ISO 9712)

– Verifica prima della messa in servizio ed emissione del verbale di prova di macchina operatrice trasformata in apparecchio di sollevamento

– Prove e misure di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica:

Sull’equipaggiamento elettrico delle macchine (CEI EN 60204-1: 2006,…), misure isolamento…

Sugli elettrodomestici (CEI EN 60439-1: 2000, CEI EN 60335-1: 2008,…)

Sulle apparecchiature per la gestione dell’informazione

Sulle apparecchiature elettromedicali, ecc.

– Misure di inquinamento elettromagnetico

Misure come richiesto dalla Direttiva 2004/40/CE e dal D.Lgs. 81/08, con supporto di laboratori competenti

– Misure di rumore

Misure richieste dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE per le macchine e richieste dal D.Lgs. 81/2008, modificato dal D.Lgs. 106/2009, (TESTO UNICO per la sicurezza) per gli ambienti di lavoro

Misure richiesta dalla Direttiva Emissioni Acustiche 2000/14/CE, per macchine destinate ad operare all’ aperto, con limiti di rumorosità imposti (Art 12 – vedere certificazione cogente) o senza limiti di rumorosità imposti (Art. 13), in particolare determinazione della potenza sonora garantita delle macchine e della pressione acustica al posto operatore.

– Misure di vibrazioni
Misura delle vibrazioni trasmesse al corpo intero ed al sistema mano-braccio richieste dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e dal D.Lgs. 81/08 modificato, secondo CEI EN 60601-1, EN 1032: 2009, ecc.

Misure diagnostiche e predittive

5) ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E SUPPORTO NORMATIVO E TECNICO SPECIFICO AL FABBRICANTE E ALL’ UTILIZZATORE, SU RICHIESTA VOLONTARIA, IN QUALITA’ DI ENTE ESPERTO

– Assistenza e supporto al fabbricante per l’ autocertificazione di macchine non incluse nell’ Allegato IV, ad esempio per inquadramento normativo, impostazione valutazione di conformità, impostazione fascicolo tecnico, impostazione e valutazione manuali d’ uso….

– Supporto al datore di lavoro per la valutazione di conformità contestualizzata di macchine, attrezzature, linee produttive, in riferimento allo specifico ambiente, al contesto produttivo, alla dislocazione, alla correlazione, alle interferenze: la valutazione è contestualizzata, ossia si spinge oltre la macchina specifica, si analizzano e valutano i rischi connessi agli insiemi di macchine, alle linee produttive, si identificano risposte ai rischi ambientali che influenzano le macchine, ai modi e ritmi produttivi che influenzano le macchine, ai rischi fisici, chimici, batteriologici indotti da un ambiente produttivo complesso….

– Supporto specifico qualificato alle aziende relativamente a :

– TESTO UNICO DELLA SICUREZZA – D. Lgs. 81/2008 modificato, TRAMITE TECNICI ABILITATI, con interventi di predisposizioni DVR, documentazioni, prove, supporto generale al Datore di Lavoro…

-CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI (tramite INGEGNERI CERTIFICATORI ABILITATI, per ottemperare ai decreti cogenti)

– INCREMENTO DELLA EFFICIENZA ENERGETICA DI EDIFICI, MACCHINE, APPARECCHIATURE, IMPIANTI
– VERIFICHE CON TERMOCAMERA, per riqualificazione energetica edifici, per diagnostica non invasiva (ricerca fessurazioni, infiltrazioni, umidità, degrado finiture e paramenti murari, mappature di tamponamenti,…), per collaudi termici di facciate, per mappatura impianti termici esistenti, ricerca perdite, valutazioni isolamenti di facciata, per manutenzione preventiva e predittiva di impianti industriali con tecnica termografica, per ricerca guasti di macchinari, per controllo impianti fotovoltaici e solari, per ispezioni pianificate su impianti elettrici ed industriali…
– DIRETTIVA 2009/125/CE – ErP, progetto eco compatibile prodotti connessi all’ energia

– VERIFICHE ANTINCENDIO (Tramite Ingegneri esperti ed abilitati)

– CLASSIFICAZIONI E VERIFICHE ATEX PER AMBIENTI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE (in riferimento alle Direttive 94/9/CE – riguardante prodotti per atmosfera potenzialmente esplosiva – e 99/92/CE – relativa ai luoghi di lavoro con pericolo di esplosione – ed in riferimento alle norme armonizzate relative)

– DIRETTIVA 2004/22/CE – MID

Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua

Strumenti per pesare a funzionamento automatico

6) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROGRAMMATA E SU RICHIESTA, ad esempio per

– CORSI PES E PAV: per qualificare il personale che lavora sugli impianti elettrici come PERSONA ESPERTA (PES) oppure come PERSONA AVVERTITA (PAV), in base al D. Lgs. 81-2008 modificato, art. 82 ed 83, in base alla CEI 11-27, in base alla CEI 50110-1-1: 2006,……)

7) MISSION ED ORGANIZZAZIONE

Certificazioni e verifiche – Organismo Notificato Europeo di Terza Parte, autorizzato dai Ministeri Italiani competenti, per la Certificazione e la Verifica di prodotti, attrezzature, impianti, processi, nel rispetto delle Normative Europee ed Internazionali (CEI-EN 45011, EN-ISO-IEC 17020, Direttive Europee, Norme Tecniche,…)
Cedis collabora con Organismo Notificato di tipo A, ossia di terza parte, avente il numero europeo 1878, incaricato di pubblico servizio dai competenti Ministeri italiani, per certificazioni di prodotto (secondo EN 45011) e verifiche ispettive (secondo EN 17020).
La presenza sul mercato dell’ Organismo è storia recente, ma la competenza e la professionalità degli Ispettori tecnici, in buona parte Ingegneri, attivi su svariati settori, è comprovata da esperienze operative significative.
La mission societaria è quella di proporsi a organizzazioni e realtà pubbliche e private come soggetto di supporto competente nell’ ambito della sicurezza e conformità alle direttive e norme tecniche applicabili, per vari settori applicativi.
CEDIS è in grado di attivarsi su diverse tipologie di certificazione e verifiche, modulando sulle esigenze dei

suoi clienti il programma adeguato ed ottimale di verifiche ed ispezioni, ai fini del rispetto delle normative vigenti e degli standard di sicurezza e qualità europei.

Verità, Ricerca, Certezza, Conformità

CEDIS individua in questi cardini la sua politica societaria, puntando sulla corretta informazione, sulla ricerca del vero, del certo, del conforme, in ottemperanza al suo mandato di Organismo Notificato di parte terza: questo impone un approccio di continua ricerca, di formazione continua, di tensione al sicuro, al pertinente, al qualitativo.
Qualità, miglioramento continuo e organizzazione snella sono i modi in cui le attività della Cedis si estrinsecano e vengono proposte alla società: un servizio fatto da persone che ci mettono la faccia, che ha la presunzione di porsi come rassicurazione tecnica e valore aggiunto, proposto in funzione della sicurezza della collettività, ossia di un inalienabile diritto dell’uomo.

CEDIS, un partner affidabile per utenti pubblici e privati, per piccole e grandi realtà

CEDIS è la proposta di servizi imparziali e riservati:

Prodotti ed impianti sicuri e conformi

Salute e sicurezza di persone e cose

Certificazioni, verifiche ispettive, prove, validazioni, analisi normative e tecniche..

sul nuovo e sull’ esistente

Operiamo ovunque, nella Vostra regione.

 Certificazioni E Marcature CE

Il marchio CE indica che il prodotto sul quale è apposto soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza richiesti dalla comunità europea e pertanto può circolare liberamente all’interno del mercato comunitario.

In molti casi, il percorso di certificazione richiede l’intervento di un Organismo Notificato di terza parte , che verifica e certifica la conformità del prodotto, oggetto della certificazione, a documenti normativi o legislativi, o a specifiche tecniche particolari.

La certificazione può essere effettuata anche su base volontaria per dare al prodotto una garanzia ed una qualità superiore nei confronti dell’utente finale.
In questo caso Cedis collabora con Ente Esperto attestando il soddisfacimento delle specifiche di prodotto che il costruttore richiede.

Attività di certificazione e marcatura CE svolte da Organismo Notificato

Direttiva Macchine – 2006/42/CE

La Direttiva Macchine 2006/42/CE sostituisce, a partire dal 29 dicembre 2009, la precedente Direttiva 98/37/CE relativa alla valutazione di conformità delle macchine.

La Direttiva Macchine 2006/42/CE sostituisce, a partire dal 29 dicembre 2009, la precedente Direttiva 98/37/CE relativa alla valutazione di conformità delle macchine.

La nuova Direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 con entrata in vigore il 6 marzo 2010.

La nuova Direttiva pone molteplici cambiamenti significativi rispetto alla sua precedente, dando più risalto alla procedura per la valutazione del rischio ed ai concetti legati all’ergonomia, approfondendo i principi del rapporto uomo-macchina.
Molto importante è poi l’introduzione delle “quasi macchine” cioè di “…insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata…”.

Ricadono adesso nel campo d’applicazione della Direttiva Macchine anche alcuni “aspetti” relativi agli ascensori contenuti precedentemente nell’apposita Direttiva Ascensori, come ad esempio “gli apparecchi di sollevamento con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s” (ad esempio piattaforme elevatrici), e “gli apparecchi di sollevamento che non si spostano lungo guide rigide”.

E’ stato modificato sostanzialmente anche l’Allegato IV (contenente l’elenco delle macchine ritenute più pericolose). Al suo interno, infatti, non vi troveremo più le macchine adibite alla fabbricazione di articoli pirotecnici nè i blocchi logici per comando di avviamento a due mani, ma ve ne troveremo altri, come gli apparecchi portatili a carica esplosiva (ad esempio la spara chiodi).
Cedis attraverso l’Ente di certificazione può operare nell’ambito della Direttiva come Organismo Notificato attestando la conformità sia delle macchine ricadenti nell’Allegato IV, e per le quali il Costruttore deve avvalersi di un ente esterno di terza parte, sia di quelle in regime di autocertificazione per le quali però il costruttore vuole ugualmente il supporto di un Ente Esperto.

Verifica messa A terra

VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (DPR 462/01)

(Notifica GURI n. 67 del 21.03.2007 con Decreto direttoriale del 27.02.2007)

Verifiche di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Verifiche di impianti elettrici di messa a terra di impianti alimentati con tensioni fino a 1000 Volt
Verifiche di impianti elettrici di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 Volt
Verifiche di impianti elettrici speciali, collocati in luoghi con pericolo di esplosione, in locali con maggior rischio in caso di incendio, in locali adibiti ad uso medico…

scarica la normativa DPR 462/01

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462

“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”
(G.U. 8 gennaio 2002, n. 6)

IN GENERALE…Perché si fa l’impianto di terra:

PROTEZIONE DI ESSERI VIVENTI CHE POSSONO VENIRE A CONTATTO CON DELLE PARTI CHE, PER VARIE RAGIONI, COME INDUZIONE, FALSE MANOVRE E SOPRATTUTTO IMPERFETTO ISOLAMENTO POTREBBERO VENIRE ACCIDENTALMENTE IN CONTATTO CON PARTI IN TENSIONE (CONTATTI INDIRETTI)

Protezione di elementi di impianto, e più in generale di quanto contenuto all’interno di una porzione di spazio, da azioni esterne di carattere elettrostatico od elettromagnetico, mediante schermi metallici collegati a terra
Funzionamento di impianti ed apparecchi quando essi, per il loro funzionamento richiedono il collegamento a terra di punti determinati, come ad esempio il centro stella dei trasformatori trifase
Protezione di impianti e più in generale di quanto contenuto all’interno di un porzione di spazio dagli effetti delle scariche atmosferiche

TERRA

Il terreno come conduttore il cui potenziale elettrico in ogni punto è convenzionalmente considerato uguale a zero;

MASSA

Parte conduttrice di un componente elettrico che può essere toccata e che non è in tensione in condizioni ordinarie, ma che può andare in tensione in condizioni di guasto.
La massa è separata dalle parti in tensione solo dall’ISOLAMENTO PRINCIPALE.

PARTE ATTIVA

conduttore o parte conduttrice in tensione nel servizio ordinario, compreso il conduttore di neutro, ma escluso, per convenzione, il conduttore PEN;

In base al più elevato fra i valori della tensione nominale o della tensione verso terra i sistemi elettrici sono classificabili [dalla CEI 64-8/2]

Il DPR 462/2001 abroga gli art. 40 e 328 del DPR 547/55 e gli art. 2, 3 e 4 del DM 12/9/59 ed i modelli A, B e C allegati allo stesso DM e definisce nuove modalità di denuncia, di omologazione e di verifica degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
Del DM 12/9/59 sono stati invece salvati gli articoli 11 e 18, quindi non cambia nulla per gli impianti di terra delle cabine e centrali elettriche di aziende produttrici o distributrici di energia elettrica, e per gli impianti che le Amministrazioni militari hanno nei propri complessi industriali (sono 5 in tutta Italia), la cui verifica continua ad essere affidata ai datori di lavoro che la può effettuare con proprio personale specializzato, o rivolgendosi all’esterno (compresi gli Organismi Abilitati).

La denuncia dell’impianto di terra per quanto riguarda le officine elettriche continua a esser fatta mediante il modello O, così come stabilito dall’art. 12 comma e del DM 12/09/59

L’Installatore rilascia al DATORE DI LAVORO, la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ai sensi dell’art. 7 del DM 37/08 e compilata in base al modello previsto dall’ALLEGATO 1 del DM. La dichiarazione viene sottoscritta dall’installatore, è datata e riporta la descrizione dell’impianto e i riferimenti normativi, oltre che l’indirizzo dell’immobile presso cui è installato l’impianto.
Solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità (atto che, di fatto fornisce l’omologazione degli impianti) il datore di lavoro può mettere in esercizio l’impianto, cioè iniziare l’attività lavorativa.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità allo sportello unico per l’edilizia del comune in cui è realizzato l’impianto
Oltre alla denuncia, il DATORE DI LAVORO e’ tenuto a garantire l’effettuazione di regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni (ogni 2 anni per impianti installati in ambienti speciali).

(D.P.R. n° 462/01)

Il DATORE DI LAVORO è responsabile dell’esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti, nei termini di legge. La mancata verifica non si può più imputare ai ritardi degli organismi pubblici poiché ora ci si può rivolgere anche ad un Organismo Abilitato privato.

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